- Licenziamento discriminatorio: è nullo il licenziamento per discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale e così via ---> se il ricorso del lavoratore è fondato è disposto il reintegro + l'indennizzo, ma spetta al lavoratore scegliere se optare per il reintegro + indennizzo oppure per un indennizzo più consistente (15 mensilità)
- Licenziamento disciplinare: è di due tipi, per giusta causa (lavoratore compie un atto talmente grave da rompere il rapporto di fiducia col datore) oppure per giustificato motivo soggettivo (inadempimento degli obblighi contrattuali) ---> nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa
o di giustificato motivo soggettivo (cosiddetto licenziamento disciplinare con o senza reintegra) si introduce una
distinzione tra: mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a
insussistenza del fatto contestato ovvero a fatto che rientra tra le condotte
punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei
contratti o dei codici disciplinari e in questi casi continua a valere la
reintegra nel posto di lavoro (attualmente prevista dalla
normativa vigente nelle imprese sopra i 15 dipendenti) e il giudice riconosce
un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto (Per quanto concerne l'indennità, rispetto alla
normativa vigente viene quindi fissato un tetto massimo e, allo stesso tempo,
soppresso il limite minimo di 5 mensilità). Oppure per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo
connessi a tutte le ipotesi diverse da quelle che prevedono la reintegra: in questi casi il giudice riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un
massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale- Licenziamenti per motivi fisici: per giustificato motivo oggettivo motivato dalla inidoneità fisica del lavoratore ---> in caso di insussistenza delle motivazioni si applica la disciplina del licenziamento disciplinare con reintegra
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (per motivi economici): per ragioni riguardanti l'andamento dell'impresa, la produzione e il suo regolare andamento ---> non trova più applicazione la reintegrazione nel posto
di lavoro e il giudice riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e
un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Tuttavia, il
giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a
base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo, può disporre la
reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscere un'indennità risarcitoria pari
a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
- Licenziamento per vizi formali: licenziamento affetto da vizi di motivazione o vizio della procedura disciplinare ---> va pagata un'indennità compresa tra 6 e 12 mensilità, senza reintegra
- Licenziamento per vizi formali: licenziamento affetto da vizi di motivazione o vizio della procedura disciplinare ---> va pagata un'indennità compresa tra 6 e 12 mensilità, senza reintegra
- Licenziamento inefficace: inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura
disciplinare o della procedura di conciliazione ---> non più reintegro e il giudice riconosce al lavoratore
un'indennità risarcitoria complessiva determinata tra un minimo di 6 e un
massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale
- Licenziamenti collettivi: le nuove sanzioni prevedono che in caso di recesso intimato senza l'osservanza della
forma scritta, si reintegra e si dà indennità commisurata all'ultima retribuzione globale
maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque
non inferiore a 5 mensilità; in caso di recesso intimato senza il rispetto
della procedura sindacale prevista si dà indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità; in caso di recesso intimato violando i
criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità si reintegra e si dà una indennità commisurata all'ultima
retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva
reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità).
In ogni caso bisogna specificare che in generale la tutela è di diversi tipi: per le imprese dove ci sono meno di 15 dipendenti si prevede l'applicazione della c.d. tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo, per cui datore di lavoro può scegliere tra reintegro o indennità, mentre sopra i 15 dipendenti ha l'obbligo di riassumerlo (c.d. tutela reale); nel caso di lavoratori a tempo indeterminato è previsto invece solo un'indennità che consiste nelle mensilità mancanti fino alla data della scadenza naturale del contratto. E' fatta salva l'applicazione delle norme anti-discriminazione ai dipendenti di tutte le imprese, senza guardare al numero degli addetti.
Fonti normative:
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