Dopo la prima dichiarazione di incostituzionalità parziale del "Porcellum", alla fine sono arrivate anche le motivazioni.
Come già indicato, la Corte ha contestato tale sistema nella parte in cui prevede un premio di maggioranza - senza che sia raggiunta una soglia minima di voti (con il rischio, perciò, di una sovra-rappresentanza) - e nel meccanismo delle liste bloccate - in quanto non permettono di esprimere una preferenza.
Detto questo, non vuol dire che il Parlamento decade e ogni precedente (o ulteriore) atto da questo preso sarà invalido, poiché il buon senso stesso dovrebbe rendere evidente che Camera e Senato vanno avanti comunque, secondo il principio di continuità dello Stato, in quanto organi indispensabili e costituzionali (un meccanismo di voto parzialmente incostituzionale non può invalidare retroattivamente quanto fatto).
Insomma, gli effetti di questa sentenza saranno visibili nella prossima tornata elettorale, e semmai non dovesse essere cambiata per tempo la legge, sarà da subito applicabile un sistema proporzionale puro e senza premio di maggioranza (del resto, indica la Corte, alcuni aspetti normativi come il voto di preferenza posso essere modificati mediante criteri interpretativi e normativa secondaria, mentre si aspetta una nuova legiferazione)
Ne avevamo già parlato, in generale, qui, ma ora il quadro si è delineato del tutto ed è il momento di pensare al futuro sistema di voto italiano.
Rimangono ora aperti due ordini di problemi:
1) Cambiare la normativa elettorale per recepire i "precetti" della Corte Costituzionale;
2) Valutare quali modifiche attuare, così da affinare al meglio il sistema di voto (tenuto conto di tali "precetti").
1) Le alternative sono molteplici, ma un punto è chiaro: il premio di maggioranza va abolito o fortemente condizionato, l'elettore deve poter indicare la preferenza, le liste non dovrebbero essere bloccate (o se lo sono, devono contenere pochi nomi).
Oltre a queste prescrizioni, ogni altro aspetto può essere deciso liberamente.
2) Posto il punto uno, le alternative presenti nel panorama politico attuale sono principalmente un modello alla spagnola o un maggioritario uninominale. Nel primo caso, si tratta di un proporzionale fortemente corretto con soglia di sbarramento al 3%, liste bloccate ma molto corte e dove i pochi seggi in palio sono sparsi tra le molte circoscrizioni; nel secondo, di una o più votazioni consecutive, dove viene messo in palio un unico seggio per collegio/circoscrizione e chi prende più voti lo vince.
Ovviamente il dilemma è sempre lo stesso: voglia più rappresentatività (primo caso) oppure più governabilità (secondo caso)?
Queste sono le due proposte più significative attorno a cui ruota il dibattito. Cominciamo col modello spagnolo.
Valuteremo solo la Camera, in quanto il Senato ha una connotazione istituzionale diversa (così come da noi è "regionale"), quindi soggiace a regole diverse, di solito.
In Spagna, il Congresso (omonimo della nostra Camera) è composta da 350 deputati, ogni circoscrizione elettorale corrisponde ad una Provincia e ad ogni Provincia spetta un numero minimo iniziale di due deputati, perciò, tenendo conto che le Province sono 50 (più Ceuta e Melilla, cui spetta un solo deputato), i seggi già assegnati sono 102.
I restanti 248, invece, sono attribuiti proporzionalmente, fatto salvo una clausola di sbarramento per le candidature che non superano il 3% dei voti nella singola circoscrizione.
Il procedimento di distribuzione consiste nella determinazione di un quoziente di riparto (248 diviso il numero totale degli aventi diritto di voto) e dividendo il totale degli aventi diritto di voto - nella singola circoscrizione/Provincia - per questo quoziente, si otterrà il numero di deputati spettante.
Il meccanismo di distribuzione effettivo si ispira al Metodo d'Hondt: all'interno della singola circoscrizione si suddividono i voti totali di ciascun candidato in ordine decrescente, poi si divide questo valore per 1,2,3 e così via (a seconda del numero di seggi da attribuire) e i seggi vengono assegnati in base ai risultati ottenuti da questa divisione.
Più facili a farsi, che a dirsi. Meglio un esempio: Circoscrizione Madrid elegge 8 deputati; voti totali 480mila, così suddivisi, 168mila A - 104mila B - 72mila C - 64mila D - 40mila E - 32mila F
A: 168.000 - 84.000 - 56.000 - 42.000 - 33.600 - 28.000 - 24.000 - 21.000
B: 104.000 - 52.000 - 34.666 - 26.000 - 20.800 - 17.333 - 14.857 - 13.000
C: 72.000 - 36.000 - 24.000 - 18.000 - 14.400 - 12.000 - 10.285 - 9.000
D: 64.000 - 32.000 - 21.333 - 16.000 - 12.800 - 10.666 - 9.142 - 8.000
E: 40.000 - 20.000 - 13.333 - 10.000 - 8.000 - 6.666 - 5.714 - 5.000
F: 32.000 - 16.000 - 10.666 - 8.000 - 6.400 - 5.333 - 4.571 - 4.000
Nella prima colonna abbiamo i voti totali per ciascun candidato. I voti totali di ogni singolo candidato vanno divisi per 1,2,3 ecc. fino ad 8, dando i rispettivi risultati indicati nelle colonne da 2 a 8. Ci sono 8 colonne perché dobbiamo eleggere 8 deputati. I risultati in grassetto sono i primi 8 di quelli più alti, tra tutti i valori presenti, perciò ad essi andranno un seggio ciascuno; in tal caso vuol dire che A ottiene 4 seggi, B due, C e D uno, E e F niente.
Per concludere, va detto che le liste sono bloccate e devono recare un numero di candidati pari ai seggi da assegnare; nessun candidato può concorrere in più di una Circoscrizione.
Conclusa la prima disamina, va sottolineato quanto poco proporzionale sia in realtà il modello spagnolo!
Infatti, il basso numero di seggi totali, l'elevato numero di Circoscrizioni, il metodo d'Hondt e i seggi attribuiti di diritto portano ad una sovra-rappresentazione dei partiti maggiormente presenti a livello nazionale (o quelli regionali forti) e delle Circoscrizioni meno popolose. Questo, combinato con la soglia di sbarramento al 3%, determina un notevole effetto maggioritario.
Nonostante tale impostazione, questo modello tenderebbe ad accentuare la frammentazione, portando ad una sovra-rappresentanza di alcuni partiti più piccoli (quindi alla solita necessità di accordi con questi, aumentandone notevolmente il potere negoziale), considerando poi la difficoltà dei grandi partiti nostrani a raggiungere soglie di voti significative (per esempio intorno al 40%).
Ecco perché tale sistema, così com'è, non sembra essere ottimale per la realtà italiana. Viceversa, se corretto, aumentandone la soglia di sbarramento (al 5%, per esempio, sulla falsariga tedesca) e mitigando l'attribuzione minima iniziale di legge - senza escludere poi l'eventuale possibilità di un mini premio di maggioranza condizionato - è forse possibile trovare un punto di accordo più pacifico e utile.
Passiamo ora al maggioritario uninominale.
Ne esistono due tipi principali: a turno unico e a doppio turno.
- Il primo, generalmente riferibile al modello inglese, prevede che ogni Circoscrizione/Collegio elegga un deputato e che il vincitore sia quello che ha preso più voti (il c.d. first past the post). Molto netto, decisamente maggioritario.
- Il secondo, generalmente riferibile al modello francese, prevede che ogni Circoscrizione/Collegio elegga un deputato, ma vince solo chi raggiunge il 50% +1 dei voti, altrimenti si vota una seconda volta (doppio turno, appunto); alla seconda tornata, però, possono partecipare solo coloro che avevano raggiunto almeno un ottavo delle preferenze degli aventi diritto (ossia circa il 20% dei voti validi) e chi raggiunge la maggioranza relativa, vince.
Il maggioritario è abbastanza intuitivo: serve a garantire Governi stabili, penalizzando più (nel primo caso) o meno (nel secondo) la volontà popolare, e quindi la rappresentanza. Non a caso è sconsigliato qualora la situazione politica sia di stampo multipartitico.
In Italia sarebbe sicuramente inefficace (più che altro non adatto alla nostra realtà attuale), infatti è sempre stato ritenuto molto "spinto" (anche per questo si parla piuttosto di premio di maggioranza, invece di un maggioritario vero e proprio) e solo ultimamente è stato ripreso da Renzi quale alternativa al Porcellum attuale (una delle tre da lui proposte).
Di nuovo, anche qui sarebbe il caso di mitigare un po' la tendenza netta a favorire la stabilità assoluta dell'Esecutivo.
Quale soluzione?
Un modello poco considerato è quello australiano, che presenta degli spunti interessanti e utili per la realtà italiana: si tratta di un maggioritario uninominale a turno unico molto "particolare", dove all'elettore è chiesto di indicare l'ordine di preferenza per tutti i candidati concorrenti (il c.d. sistema del voto alternativo).
Se dopo il primo scrutinio (ossia dopo il computo delle prime preferenze) nessun candidato avrà superato il 50% dei consensi, si eliminerà l'ultimo candidato (ossia il candidato con il minor numero di prime preferenze) e si distribuiranno le sue seconde preferenze (ossia le seconde preferenze delle schede all'interno delle quali il candidato eliminato è la prima preferenza) agli altri candidati, come indicato; se non sufficiente, si eliminerà il penultimo e le sue seconde preferenze saranno assegnate agli altri con le stesse modalità, e così via. Questo procedimento "eliminatorio" termina quando un candidato sarà arrivato alla maggioranza assoluta dei voti.
Un esempio è imprescindibile per capirci qualcosa:
Ipotizziamo un Collegio con 4 candidati (A-B-C-D), rispettivamente 4653, 3981, 1527 e 685 voti (per un totale di 10.846 voti); a questo punto, poiché nessuno dei quattro raggiunge la maggioranza assoluta, il candidato con il minor numero di preferenze verrà eliminato (cioè D) e le sue seconde preferenze verranno conteggiate (ossia le seconde preferenze indicate sulle schede dove D è la prima preferenza).
Se ipotizziamo che tutte le seconde preferenze indicate siano state date ad A, mancherebbe comunque il 50% + 1 per A (infatti raggiungerebbe solo 5338, che non è la maggioranza assoluta) quindi sarebbe nuovamente da eliminare il minore (in questo caso C) e conteggiare le sue seconde preferenze etc etc...
...E' un po' macchinoso, ma efficace.
Innanzitutto, presenta gli evidenti vantaggi di un maggioritario, ma con una diluizione degli effetti più "netti" di questo, tramite una ricollocazione delle preferenze dei candidati meno votati.
Inoltre, tra tutte le opzioni presenti, è quella che più tiene in considerazione le preferenze dell'elettore, poiché presenta un meccanismo elettivo molto articolato, ma basato sul semplice raggiungimento di una maggioranza assoluta all'interno del singolo Collegio. Per di più è un sistema che tende a favorire i partiti più grossi, sì, ma anche quelli "medi" (e/o geograficamente concentrati), che sarebbero poi quelli che beneficerebbero maggiormente della riassegnazione delle preferenze (anche perché nello scenario italiano è altamente improbabile il superamento della maggioranza assoluta al primo scrutinio).
Una perfetta via di mezzo.
Un altro grande punto di forza che dà una maggiore consapevolezza all'elettore, da un punto di vista strategico:
a) Ipotizziamo una situazione politica in cui ci siano solo cinque partiti (PDL-PD-M5S-Lega-SEL) e ci sia poca differenza tra PDL e M5S, mentre il PD stacca di alcuni punti entrambi ma senza raggiungere la maggioranza assoluta (con gli altri due partiti in coda); è plausibile che un elettore disilluso non di destra e non schierato con nessuna fazione, sapendo che Lega e SEL avranno percentuali simili, possa pensare di votare come prima preferenza Lega, perché sa che non raggiungerà voti percentuali significativi e quindi preferisce che sia SEL il partito con minori preferenze, in questo modo quando ci sarà il "ripescaggio" dovuto al non raggiungimento della maggioranza assoluta, SEL verrà eliminato e le sue seconde preferenze verranno conteggiate.
Data la fazione politica di un elettore medio di SEL, è probabile che la seconda preferenza - nelle schede dove la prima preferenza è SEL - sia il PD, che in questo modo riceverebbe i voti di SEL e potrebbe sperare di raggiungere la maggioranza assoluta.
b) Ipotizziamo la stessa situazione, ma questa volta il PDL stacca di qualche punto (un buon margine, diciamo) il PD, mentre gli altri partiti seguono il PD (ma senza raggiungerlo); è plausibile che un elettore di destra possa pensare di votare Lega come prima preferenza, proprio perché sa che c'è una possibilità di acchiappare qualche seggio e, visto che il PDL è già avanti, non c'è il rischio che vinca la sinistra.
c) Stesso caso di b), però l'elettore è non di destra e non schierato con nessuna fazione; qui è altrettanto possibile che venga indicata come prima preferenza il PD, poiché l'elettore è speranzoso in una rimonta (si tratta pur sempre di sondaggi pre-elettorali), oppure Lega, proprio perché è convinto che il PD non ce la farà e spera pertanto che si ripeta quanto detto in a)
Si tratta di scenari molto complicati e "perversi", però servono solo ad indicare la molteplicità di possibilità che viene lasciata all'elettore, a seconda della situazione politica pre-elettorale che di volta in volta si viene a trovare davanti!
Unico punto da cambiare è probabilmente l'introduzione di una soglia di sbarramento minima, più che altro per evitare che l'elettore debba mettere in ordine di preferenza venti partiti diversi! Infatti in Australia si è dibattuto a lungo sull'obbligo di indicare una preferenza per tutti i candidati (e loro hanno molti meno candidati di noi).
Infine, un altro notevole elemento di spicco di questo sistema è proprio la minor penalizzazione possibile dei piccoli/nuovi partiti (proprio per i motivi presentati negli scenari precedenti), mentre con l'attuale ordinamento molti elettori non sono motivati a recarsi alle urne, pensano che non abbia senso votare i piccoli partiti o addirittura neanche più senso votare.
E' ora di dare uno scossone al nostro sistema di voto!
martedì 14 gennaio 2014
venerdì 10 gennaio 2014
Sull'annullamento delle elezioni piemontesi 2010
Breaking news: il TAR ha annullato le elezioni regionali piemontesi 2010!
Tutta la diatriba era nata poco dopo le elezioni, quando si era scoperto che le firme presentate dalla lista "Pensionati per Cota" erano state falsificate; in seguito, nel 2012, il Consiglio di Stato ha confermato tale accusa, lasciando però in sospeso la questione "validità elezioni".
I voti attribuiti a tale lista, infatti, sono stati determinanti per battere la coalizione pro-Bresso, per cui ci si era chiesto se questo avrebbe comportato la necessità o meno di ripetere le elezioni.
Oggi il TAR ha dato una prima risposta in tal senso, dichiarando nullo l'esito del voto e disponendo il ritorno alle urne. Molto netto.
Non sembra esserci margine di discussione, Cota ha vinto grazie ad una lista invalida e quindi le elezioni perdono di efficacia e legalità...
...In realtà non è così semplice, infatti non stiamo parlando di nullità di un normale atto amministrativo ma di elezioni! E non stiamo parlando di un'invalidità derivante da imbrogli elettorali, ma di vizi in parte "formali"!
I punti critici sono sia di ordine teorico che pratico:
Le firme necessarie alla regolare presentazione e partecipazione della lista "Pensionati per Cota" sono state dichiarate e confermate false, e hanno garantito a Cota il distacco di voti necessario a battere la Bresso. Fin qui è ineccepibile. Proviamo però a fare un passo indietro, ricordandoci che il sistema elettorale regionale nostrano prevede che l'elettore voti o solo per una determinata lista provinciale/circoscrizionale (che si riferisce alla lista regionale collegata, per esempio: voto "Pensionati", ma implicitamente sto votando la coalizione centro-destra) oppure due voti per una lista provinciale e un'altra regionale di diverse coalizioni (il c.d. voto disgiunto; per esempio: voto "Pensionati", a livello provinciale, e "Uniti per Bresso", a livello regionale) o ancora voto direttamente la singola lista regionale o il capolista regionale (per esempio: voto solo "Roberto Cota" o "Roberto Cota presidente").
What's the point?
E' evidente che la lista "Pensionati per Cota" non avrebbe dovuto neanche essere presente, eppure è andata diversamente (sigh), ed è altrettanto evidente che la diatriba di fondo è più che altro formale (nel senso che non sono stati falsificati i voti elettorali, ma le firme necessarie ad una lista per partecipare alle elezioni) ma comunque connotata da una certa gravità (perché denota un comportamento truffaldino di Di Giovine, e perché il reato contestato è di falso materiale, punito penalmente).
Tuttavia, bisogna prendere atto del fatto che, dei 27mila voti presi, andrebbero invalidati/annullati solo i voti attribuiti a tale lista con voto disgiunto, in quanto in tale casistica è evidente che l'elettore non ha sottinteso votare anche la collegata lista regionale (proprio perché ha votato disgiuntamente), viceversa, nel caso abbia votato tale lista provinciale senza indicare una lista regionale diversa da quella collegata il problema non si dovrebbe porre perché è dato per scontato che abbia implicitamente votato anche la relativa lista regionale (nel caso abbia votato solo il capolista o la lista regionale il problema proprio non esiste).
Questa visione più "sostanziale" dei risultati elettorali, che ogni tanto spunta fuori sui quotidiani, è denominata principio del favor voti, e prevede una interpretazione estensiva dell'effettiva volontà dell'elettore al di sopra delle questioni formali. Tale principio è una norma dell'ordinamento, nel più ristretto ambito delle elezioni amministrative - è chiamato principio di salvaguardia del voto -, ma in virtù della sua importanza è stato più volte discusso anche in altri ambiti, in particolare un importante "precedente" è la controversia relativa alle elezioni regionali in Molise e Abruzzo (2000-2001), dove il Consiglio di Stato ha applicato tale principio, evidenziando il fatto che un vizio di procedimento elettorale preordinato all'elezione non dovrebbe invalidare la consultazione stessa (nel primo caso), a meno che non vi sia uno scarto di voti tale da far supporre che il risultato elettorale sarebbe stato diverso, in assenza della lista incriminata (nel secondo caso). Lo stesso "secondo caso" si è ripetuto nelle elezioni molisane 2011, dove il Consiglio di Stato (sentenza 5504/12) ha riconfermato la necessità di valutare il differenziale di voti.
A questo punto, vista la recente evoluzione giurisprudenziale e la prassi più sostanziale applicata in materia elettorale, sarebbe opportuno che avesse luogo un riconteggio delle schede (che era già cominciato, ma subito interrotto) volto a determinare l'entità dei voti attribuiti alla lista "Pensionati per Cota", nonché se tali voti (ma non quelli a voto disgiunto) siano stati determinanti o se comunque sarebbero stati sufficienti a garantire un diverso risultato elettorale (quest'ultima è l'ipotesi più probabile).
Solo così si potrà essere veramente sicuri di aver rispettato l'effettiva volontà popolare.
Tutta la diatriba era nata poco dopo le elezioni, quando si era scoperto che le firme presentate dalla lista "Pensionati per Cota" erano state falsificate; in seguito, nel 2012, il Consiglio di Stato ha confermato tale accusa, lasciando però in sospeso la questione "validità elezioni".
I voti attribuiti a tale lista, infatti, sono stati determinanti per battere la coalizione pro-Bresso, per cui ci si era chiesto se questo avrebbe comportato la necessità o meno di ripetere le elezioni.
Oggi il TAR ha dato una prima risposta in tal senso, dichiarando nullo l'esito del voto e disponendo il ritorno alle urne. Molto netto.
Non sembra esserci margine di discussione, Cota ha vinto grazie ad una lista invalida e quindi le elezioni perdono di efficacia e legalità...
...In realtà non è così semplice, infatti non stiamo parlando di nullità di un normale atto amministrativo ma di elezioni! E non stiamo parlando di un'invalidità derivante da imbrogli elettorali, ma di vizi in parte "formali"!
I punti critici sono sia di ordine teorico che pratico:
Le firme necessarie alla regolare presentazione e partecipazione della lista "Pensionati per Cota" sono state dichiarate e confermate false, e hanno garantito a Cota il distacco di voti necessario a battere la Bresso. Fin qui è ineccepibile. Proviamo però a fare un passo indietro, ricordandoci che il sistema elettorale regionale nostrano prevede che l'elettore voti o solo per una determinata lista provinciale/circoscrizionale (che si riferisce alla lista regionale collegata, per esempio: voto "Pensionati", ma implicitamente sto votando la coalizione centro-destra) oppure due voti per una lista provinciale e un'altra regionale di diverse coalizioni (il c.d. voto disgiunto; per esempio: voto "Pensionati", a livello provinciale, e "Uniti per Bresso", a livello regionale) o ancora voto direttamente la singola lista regionale o il capolista regionale (per esempio: voto solo "Roberto Cota" o "Roberto Cota presidente").
What's the point?
E' evidente che la lista "Pensionati per Cota" non avrebbe dovuto neanche essere presente, eppure è andata diversamente (sigh), ed è altrettanto evidente che la diatriba di fondo è più che altro formale (nel senso che non sono stati falsificati i voti elettorali, ma le firme necessarie ad una lista per partecipare alle elezioni) ma comunque connotata da una certa gravità (perché denota un comportamento truffaldino di Di Giovine, e perché il reato contestato è di falso materiale, punito penalmente).
Tuttavia, bisogna prendere atto del fatto che, dei 27mila voti presi, andrebbero invalidati/annullati solo i voti attribuiti a tale lista con voto disgiunto, in quanto in tale casistica è evidente che l'elettore non ha sottinteso votare anche la collegata lista regionale (proprio perché ha votato disgiuntamente), viceversa, nel caso abbia votato tale lista provinciale senza indicare una lista regionale diversa da quella collegata il problema non si dovrebbe porre perché è dato per scontato che abbia implicitamente votato anche la relativa lista regionale (nel caso abbia votato solo il capolista o la lista regionale il problema proprio non esiste).
Questa visione più "sostanziale" dei risultati elettorali, che ogni tanto spunta fuori sui quotidiani, è denominata principio del favor voti, e prevede una interpretazione estensiva dell'effettiva volontà dell'elettore al di sopra delle questioni formali. Tale principio è una norma dell'ordinamento, nel più ristretto ambito delle elezioni amministrative - è chiamato principio di salvaguardia del voto -, ma in virtù della sua importanza è stato più volte discusso anche in altri ambiti, in particolare un importante "precedente" è la controversia relativa alle elezioni regionali in Molise e Abruzzo (2000-2001), dove il Consiglio di Stato ha applicato tale principio, evidenziando il fatto che un vizio di procedimento elettorale preordinato all'elezione non dovrebbe invalidare la consultazione stessa (nel primo caso), a meno che non vi sia uno scarto di voti tale da far supporre che il risultato elettorale sarebbe stato diverso, in assenza della lista incriminata (nel secondo caso). Lo stesso "secondo caso" si è ripetuto nelle elezioni molisane 2011, dove il Consiglio di Stato (sentenza 5504/12) ha riconfermato la necessità di valutare il differenziale di voti.
A questo punto, vista la recente evoluzione giurisprudenziale e la prassi più sostanziale applicata in materia elettorale, sarebbe opportuno che avesse luogo un riconteggio delle schede (che era già cominciato, ma subito interrotto) volto a determinare l'entità dei voti attribuiti alla lista "Pensionati per Cota", nonché se tali voti (ma non quelli a voto disgiunto) siano stati determinanti o se comunque sarebbero stati sufficienti a garantire un diverso risultato elettorale (quest'ultima è l'ipotesi più probabile).
Solo così si potrà essere veramente sicuri di aver rispettato l'effettiva volontà popolare.
lunedì 6 gennaio 2014
Analisi semi-seria
E' da alcuni mesi che sembra vieppiù evidente un trend inverso dell'altrui felicità rispetto alla Nostra, nella piccola comunità torinese che ruota attorno alla mia persona (et contigui).
Si rende perciò necessaria un'attenta analisi, volta a individuare i rapporti di causa-effetto tra codesti fatti e misfatti. Cotante coincidenze dovranno essere chiosate!
La statistica sarà la nostra fedele compagnia di studi, in questo caso.
Il nostro punto di partenza è il sottostante grafico.
Innanzitutto una premessa metodologica.
Le variabili in questione sono tre: C e R sono singole persone fisiche; Alteri è un paniere di 9 individui, ciascuno con eguale peso ponderato, che esprime un singolo valore corrispondente alla media aritmetica dei 9 (una sorta di indicatore pro-capite del grado di felicità di ciascuno dei componenti del paniere).
La scala di valori spazia da 1 a -1, rispettivamente indicanti maxima felicità e infelicità (e relativi stadi intermedi). Tali stati qualitativi sono difficilmente identificabili e quantificabili, per cui si esplicita fin d'ora che codesta analisi è di chiara impronta soggettiva.
Passiamo ora al grafico.
Come possiamo notare, il paniere Alteri è pressoché stabile nel punto "ago" e "set", C raggiunge il picco minimo in "set", mentre R rimane invariato ai minimi.
La svolta si ha a "ott", quando C e R fanno un balzo in su, ritornando in territorio positivo, mentre Alteri incomincia una graduale discesa che si acuisce nelle ultime due fasi (la linea verde sembra poco inclinata, in realtà si ha una notevole riduzione dei valori ma essendo un paniere il crollo risulta in parte attenuato).
La domanda sorge spontanea...E' possibile che C e R siano in relazione inversa o che addirittura causino tale infelice andamento di Alteri? Beh, scopriamolo!
Dopo alcune analisi statistiche, ritroviamo i seguenti valori:
Il coefficiente di correlazione statistico (che oscilla tra 1 e -1) tra C e R è di 0,92, mentre tra C ed Alteri è di -0,85 e -0,94 tra R ed Alteri. Che cosa significa questo? In sintesi, c'è una forte tendenza - da parte di C e R - a variare assieme e nella stessa direzione, mentre c'è una marcata tendenza di C e R a variare assieme, sì, ma nella direzione opposta (!) rispetto ad Alteri.
Discorso quasi analogo per la covarianza (che oscilla sempre tra 1 e -1). Tra C e R il valore è pari a 0,72, mentre tra C e A. e tra R e A. tale valore è pari rispettivamente a -0,10 e -0,14. In sostanza indicherebbero che C e R variano all'incirca della stessa quantità e positivamente, mentre rispetto a A. dimostrano di variare poco e negativamente (con segno opposto).
Non facciamoci ingannare da questi ultimi due valori, infatti la covarianza indica di quanto variano assieme le due variabili, per cui comparando una variazione quantitativa di "singoli" rispetto ad una paniere è chiaro che il paniere sarà soggetto a minori variazioni (per il motivo che ho ricordato poco sopra). La covarianza C-R, tra "singoli" - infatti -, è molto forte e potrebbe esserlo ancor di più se non fosse per la differenza iniziale (al punto "ago").
Impressive!
Tali risultati sono piuttosto eloquenti, di talché ritengo imperativo arrestare sin da subito tale coppia di variabili, orsù, prima che la moria di felicità si diffonda nel resto della nostra comunità, acuendosi ulteriormente!
Si rende perciò necessaria un'attenta analisi, volta a individuare i rapporti di causa-effetto tra codesti fatti e misfatti. Cotante coincidenze dovranno essere chiosate!
La statistica sarà la nostra fedele compagnia di studi, in questo caso.
Il nostro punto di partenza è il sottostante grafico.
Innanzitutto una premessa metodologica.
Le variabili in questione sono tre: C e R sono singole persone fisiche; Alteri è un paniere di 9 individui, ciascuno con eguale peso ponderato, che esprime un singolo valore corrispondente alla media aritmetica dei 9 (una sorta di indicatore pro-capite del grado di felicità di ciascuno dei componenti del paniere).
La scala di valori spazia da 1 a -1, rispettivamente indicanti maxima felicità e infelicità (e relativi stadi intermedi). Tali stati qualitativi sono difficilmente identificabili e quantificabili, per cui si esplicita fin d'ora che codesta analisi è di chiara impronta soggettiva.
Passiamo ora al grafico.
Come possiamo notare, il paniere Alteri è pressoché stabile nel punto "ago" e "set", C raggiunge il picco minimo in "set", mentre R rimane invariato ai minimi.
La svolta si ha a "ott", quando C e R fanno un balzo in su, ritornando in territorio positivo, mentre Alteri incomincia una graduale discesa che si acuisce nelle ultime due fasi (la linea verde sembra poco inclinata, in realtà si ha una notevole riduzione dei valori ma essendo un paniere il crollo risulta in parte attenuato).
La domanda sorge spontanea...E' possibile che C e R siano in relazione inversa o che addirittura causino tale infelice andamento di Alteri? Beh, scopriamolo!
Dopo alcune analisi statistiche, ritroviamo i seguenti valori:
Il coefficiente di correlazione statistico (che oscilla tra 1 e -1) tra C e R è di 0,92, mentre tra C ed Alteri è di -0,85 e -0,94 tra R ed Alteri. Che cosa significa questo? In sintesi, c'è una forte tendenza - da parte di C e R - a variare assieme e nella stessa direzione, mentre c'è una marcata tendenza di C e R a variare assieme, sì, ma nella direzione opposta (!) rispetto ad Alteri.
Discorso quasi analogo per la covarianza (che oscilla sempre tra 1 e -1). Tra C e R il valore è pari a 0,72, mentre tra C e A. e tra R e A. tale valore è pari rispettivamente a -0,10 e -0,14. In sostanza indicherebbero che C e R variano all'incirca della stessa quantità e positivamente, mentre rispetto a A. dimostrano di variare poco e negativamente (con segno opposto).
Non facciamoci ingannare da questi ultimi due valori, infatti la covarianza indica di quanto variano assieme le due variabili, per cui comparando una variazione quantitativa di "singoli" rispetto ad una paniere è chiaro che il paniere sarà soggetto a minori variazioni (per il motivo che ho ricordato poco sopra). La covarianza C-R, tra "singoli" - infatti -, è molto forte e potrebbe esserlo ancor di più se non fosse per la differenza iniziale (al punto "ago").
Impressive!
Tali risultati sono piuttosto eloquenti, di talché ritengo imperativo arrestare sin da subito tale coppia di variabili, orsù, prima che la moria di felicità si diffonda nel resto della nostra comunità, acuendosi ulteriormente!
sabato 4 gennaio 2014
About: Trans-Adriatic Pipeline (TAP)
Per TAP si intende comunemente il Gasdotto Trans-Adriatico, ossia un progetto volto a costruire un nuovo gasdotto che connetterà l'Italia e la Grecia, passando attraverso l'Albania, permettendo l'afflusso del gas naturale proveniente dalle zone del Caucaso e - potenzialmente - del Medio Oriente.
Cominciamo a capire qualcosa in più sul progetto in se, poi valuteremo quali sono i connessi problemi di "relazioni internazionali".
La storia
Tutto nasce nel 2003, quando la società EGL Italia Spa (oggi AXPO Italia Spa) controllata dal gruppo svizzero AXPO (attivo nella commercializzazione e trading di energia e prodotti derivati) conduce uno studio di fattibilità sulla creazione di un gasdotto, conclusosi nel 2006 con esito positivo. Viene così creata la società TAP AG, nel 2007, per lo sviluppo e la realizzazione del gasdotto in questione, diventata poi joint-venture nel 2008, quando subentra nel capitale la compagnia di Stato norvegese Statoil e la tedesca E.ON.
Nel 2009 abbiamo il primo accordo formale dove viene maggiormente presa in considerazione l'ipotesi TAP, ossia un accordo quadro Italia-Albania in materia di cooperazione su elettricità e gas, e dove viene ritenuto tale progetto di interesse prioritario.
Nel 2012 il progetto si avvicina alla sua realizzazione effettiva, infatti il Consorzio Shah Deniz (che gestisce dal 1996 il più grande giacimento di gas naturale del Azerbaijan, quello di Shah Deniz appunto) selezionarono il progetto TAP come potenziale percorso di trasporto prioritario del gas prodotto verso l'Europa, firmando un accordo di cooperazione e finanziamento del TAP, regolando la gestione proprietaria della joint venture TAP AG in modo da includere anche i soci del Consorzio (con questo assetto societario). Nello stesso anno viene firmato un memorandum di intesa italo-greco-albanese sulla cooperazione allo sviluppo per realizzare il gasdotto.
Sarà poi nel 2013 che il Consorzio sceglierà effettivamente il TAP quale percorso di trasporto, e che il Governo presenterà l'Accordo Italia-Albania-Grecia - di febbraio 2013 - da ratificare al Parlamento (sarà approvato il 5 dicembre ed entrerà in vigore il 5 gennaio 2014). il 17 dicembre 2013 il Consorzio ha preso la decisione finale di investimento sul progetto di sviluppo del giacimento, successivamente gli azionisti del TAP AG hanno preso la decisione definitiva di costruzione del gasdotto.
Il percorso
Il TAP partirà dalla città greca di Kipoi, all'estremità est della Grecia, attraverserà tutto il Nord della Grecia, tagliando a metà l'Albania e proseguendo offshore nell' Adriatico fino a ricollegarsi in Puglia, presso San Foca, con la rete SNAM.
Il progetto
E' stato riconosciuto dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE quale progetto di interesse comune in particolare riguardo lo sviluppo della rete trans-europea di energia TEN-E e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico. L'UE ha infatti finanziato lo studio di fattibilità e di basic engineering.
Bisogna però precisare che il TAP rientra in un più vasto progetto denominato Shah Deniz Stage 2, che ha l'obiettivo di incrementare la produzione di gas nel giacimento di Shah Deniz e garantire un passaggio più veloce e sicuro per il mercato europeo. Il passaggio successivo allo sviluppo dei giacimenti, e intermedio rispetto alla realizzazione del TAP, è la creazione della Trans Anatolian Pipeline, che dovrebbe trasportare il gas lungo lungo tutta la Turchia.
Fra l'altro, rispetto alle altri varianti nel corridoio meridionale del gas (Nabucco, che ha perso la gara di aggiudicazione dei giacimenti; nella foto è la linea azzurrina) è una delle più dirette e che attraversa meno Stati (dal punto di vista italiano).
Ora che sono state poste tutte le basi affinché il progetto venga attuato, e sia attivo nel 2019, resta da capire da dove nasce questa "esigenza". Le motivazioni sono principalmente due, una riguarda lo scenario internazionale e l'altra quello energetico.
Scenario internazionale
La Russia è il più grande esportatore di gas naturale e ovviamente sfrutta la sua posizione dominante in Europa per tenere politicamente e economicamente sotto scacco i paesi che si "servono" col suo gas. Questa è stata sicuramente la prima motivazione, in ordine storico, che ha spinto alcuni paesi europei - e non solo - a cercare vie di approvvigionamento energetico alternative rispetto a Mosca. Già negli anni precedenti molti paesi limitrofi e dipendenti dal gas russo avevano cercato di diversificare paese di importazione, per non parlare degli scontri che ci sono stati con paesi quali l'Ucraina e che si sono ripercossi su tutto il resto d'Europa.
Scenario energetico
Un secondo motivo, che ha preso piede più recentemente, riguarda la cosiddetta diversificazione energetica delle fonti di approvvigionamento, sia nell'ottica di un risparmio in bolletta (maggiore concorrenza di prezzo) sia nell'ottica di uno spostamento dai combustibili fossili più inquinanti verso le energie rinnovabili e il gas naturale (un obiettivo sostenuto soprattutto in ambito UE).
Per quanto riguarda lo scenario nazionale generale, le stime governative (nella relazione illustrativa in particolare) parlando di una produzione di gas in calo nei prossimi anni, per cui, stando a queste stime, il minor import e consumo non sarebbe comunque in grado di compensare la bassa produzione interna, quindi il gasdotto "sarebbe" da fare. Dall'altra parte abbiamo il Comitato NO TAP, che sostiene l'esatto opposto ed è fortemente preoccupato per l'impatto ambientale dell'opera, nonché per gli ulteriori lavori necessari per far confluire il gas in arrivo alla rete nazionale.
E adesso?
Dopo questa importante novità, i vari progetti in corso vanno comunque avanti (South Stream, North Stream, ITGI...) mentre l'unico vero cambiamento riguarda il Nabucco, che sarà accantonato oppure dovrà essere completamente rivisto nell'ottica di mantenere solo una parte del progetto iniziale (per esempio sfruttando le linee createsi in Turchia).
Comunque sia, fino al prossimo decennio, non sarà possibile beneficiare degli effetti positivi di quest'opera (in termini di "bolletta energitica") e quindi non vi saranno particolari cambiamenti, se non l'esborso iniziale derivante dalle spese di missione per le riunioni annuali della Commissione che si occuperà della supervisione dell'opera, per ben 1.155 euro ogni anno.
giovedì 26 dicembre 2013
Web Tax
Il 20 dicembre è stata approvata la famosa Legge di Stabilità, che tra le tante norme conteneva al suo interno un provvedimento che riguarda la tassazione di spazi pubblicitari digitali, poi definito "web tax".
Questa norma è sorta in seguito ad un precedente dibattito - tuttora in corso - sullo scarso ammontare di imposte pagate da alcune famose società (Google in primis) e ha provocato molte critiche, sia sul piano economico che giuridico.
Questa norma è sorta in seguito ad un precedente dibattito - tuttora in corso - sullo scarso ammontare di imposte pagate da alcune famose società (Google in primis) e ha provocato molte critiche, sia sul piano economico che giuridico.
Vediamone il funzionamento.
Può sembrare che questi due obblighi siano poco rilevanti, in realtà questo comma impone un nuovo e pesante adempimento burocratico-fiscale per tutti coloro che operano nel settore pubblicitario digitale nazionale: l'apertura di partita IVA in Italia. Quest'obbligo costringerebbe le aziende ad assoggettare a tassazione qui in Italia i ricavi derivanti dal settore advertising, nonché sostenere tutti i nuovi costi derivanti dall'apertura e dal mantenimento di partita IVA.
La norma approvata (art.1 c33) prevede due cose:
- che le imprese che volessero ACQUISTARE servizi di pubblicità e link sponsorizzati online visualizzabili sul territorio italiano, - o almeno questa è l'interpretazione prevalente dello spirito della norma (non è sufficiente essere solo un'azienda del e-commerce) - anche attraverso centri ed operatori terzi, possono acquistarli SOLO da soggetti che abbiano una partita IVA in Italia;
- che tali imprese acquirenti abbiano OBBLIGATORIAMENTE una partita IVA italiana.
Oltre a queste critiche più "pratiche", molti si chiedono quanto gettito fiscale possa veramente garantire questa norma, prospettando risultati scadenti per le finanze pubbliche (poche decine di milioni) e nel contempo un fuggi fuggi generale dei grandi colossi con una notevole penalizzazione per il settore, soprattutto per i "pesci piccoli".
Se pensavate che il problema fosse solo economico-fiscale vi sbagliavate, visto che questo provvedimento non è giuridicamente ben visto dall'UE (anche per via di un difetto di notifica alla stessa, notifica che in questo caso andava inviata poiché riguardava la circolazione dei servizi intracomunitaria), che ha subito evidenziato una possibile (e probabile) violazione delle libertà fondamentali garantite dai principi europei.
E' evidente un po' a tutti che questa tassa è stata mal elaborata fiscalmente (basti pensare che è monca di alcuni presupposti importanti, quali le eventuali sanzioni in caso di violazione di legge) e giuridicamente (parlavamo pocanzi delle magagne giuridiche pronte a scoppiare).
Sono tutte critiche sensate, ma incentrate sulla sola norma in questione, senza alcun riferimento al contesto.
Non sto ovviamente difendendo questo improbabile provvedimento, però il motivo per cui è stata introdotto, che per una volta non è di gettito fiscale, è stato affrontato sì ma è passato quasi inosservato.
Facciamo un passo indietro e analizziamolo
Qual è il problema a monte?
La "giusta" tassazione dei ricavi prodotti dai colossi del digitale, quali Google, Amazon, Facebook e Apple.
Infatti questi grandi gruppi fatturano diversi milioni grazie ai ricavi derivanti dai loro servizi, ma tramite un abile "gioco di squadra" tra le varie società controllate riescono a farsi tassare tali ricavi solo dove vogliono loro (generalmente in paesi quali Lussemburgo e Irlanda).
Come?
Attraverso il profit shifting, ossia adottando una strategia tributaria mirata a "spostare" i ricavi/redditi prodotti, ma ancora da tassare, nei paesi con un regime fiscale più vantaggioso. Il tutto legalmente.
Esempi noti
La quasi totalità dei ricavi di Google è tassata in Irlanda; per Amazon è il Lussemburgo la meta fiscale di riferimento; per Facebook l'Irlanda; Apple (na bomba come al solito...) li sfrutta un po' tutti, tramite una specie di triangolazione Irlanda-Lussemburgo-Olanda.
E' evidente che un comportamento del genere è un insulto ai principi di equità e di capacità contributiva, statuiti dalla Costituzione, e pertanto andava prima o poi affrontato. Tuttavia dobbiamo ricordare che si tratta di un terreno delicato (imposizione fiscale "diretta") e soprattutto sovranazionale (coinvolge minimo due paesi), due motivazioni sufficienti per capire che i singoli Stati possono fare ben poco, per cui è l'Europa che deve darsi una mossa. Fra l'altro l'Italia non è il primo paese a lamentarsi di questa spudorata elusione fiscale da parte di questi grandi gruppi, e già in UK e Francia ci sono stati i primi scontri tra l'Amministrazione fiscale e tali multinazionali.
Al riguardo la Commissione europea ha incaricato un team tecnico di elaborare un modello di tassazione digitale univoca per tutta l'Unione, e lo stesso commissario alla fiscalità Algiridas Semeta ha di recente proposto di modificare le normative societarie UE per limitare lo spostamento di redditi da tassare da una controllata all'altra.
Insomma, il problema è stato affrontato ma i tempi, essendo tempi "comunitari", saranno come al solito lunghi...
(*) Aggiornamento: l'ultimo decreto-legge pubblicato nel 2013 prevede che la c.d. web tax entri in vigore il 1 luglio 2014
lunedì 23 dicembre 2013
Residenza virtuale
La questione della residenza è sempre stato un problema molto sentito, a Torino, un problema che con l'inizio dell'occupazione dell'area ex MOI è andato aggravandosi (attirando un'attenzione mediatica lievemente maggiore rispetto al solito), unendosi alle recenti e più intense iniziative e manifestazioni sul diritto alla casa, e in particolare alla residenza.
Qui a Torino, la maggioranza politica è sempre stata contraria a un'estensione generalizzata della residenza, perché si paventava l'illegalità della concessione di tale titolo a persone che okkupavano abusivamente uno stabile, come avviene in molti casi (non ci soffermeremo qui sulla regolarità giuridica di un'occupazione, in quanto la giurisprudenza è abbastanza varia e valuta sostanzialmente per macro-casi). Questo ha portato sin da subito ad uno stallo, per cui mentre altri temi altrettanto controversi (quali il diritto alla casa) venivano affrontati con maggiore conciliazione e sensibilità, le questioni "residenza" e "migranti" sono state accantonate perché complicate (per via delle competenze quasi esclusivamente statali) e costosa (il bilancio comunale è un bel po' che "piange").
Dopo numerosi richiami e proteste, rimasti pressoché inascoltati, il 10 dicembre, la Giunta Comunale (nelle persone del Vicesindaco Tisi, Ass. Gallo e Tedesco), ha proposto al Consiglio di approvare l'istituzione della residenza virtuale di via della Casa Comunale n.3, per consentire l'iscrizione anagrafica, in tale via, alle persone straniere titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale o umanitaria, senza fissa dimora o senza tetto, semplicemente fornendo tutti gli elementi necessari e utilizzando tale permesso di soggiorno come documento utile, qualora non disponibili altri documenti. Tale proposta è stata recepita e approvata poche ore fa dal Consiglio Comunale.
Si tratta di un espediente innovativo: creare un apposito indirizzo, e di conseguenza una residenza, "fittizio" (appunto) in quanto non esistente, ma utile a consentire a tali persone l'iscrizione anagrafica e la relativa attribuzione di codice fiscale e tessera sanitaria, strumenti indispensabili per accedere ai servizi cittadini essenziali e anche solo pensare di inviare un curriculum. Infatti, pur avendo pochissime competenze in materia (ricordiamo la prevalenza del livello statale sugli altri), il Comune ha sfruttato al massimo l'unica sua funzione veramente determinante, in questo campo, e cioè l'Anagrafe: in questo modo, una volta rispettati i requisiti di legge, se si riscontra la volontà di mantenere a Torino il proprio "centro d'affari" o la propria dimora e rientrando in uno dei casi particolari indicati, l'Amministrazione non può negare il diritto alla residenza.
Bisogna ricordare che questo strumento oltre ad essere un semplice espediente, è di fatto un palliativo che dovrebbe in qualche modo attenuare il contrasto occupanti-Comune, senza alcuna pretesa di risolvere il problema della figura dello straniero irregolare (e del conseguente reato di immigrazione clandestina), infatti è previsto dallo stesso testo che tale facilitazione ai fini anagrafici vale esclusivamente per coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale o umanitaria, senza fissa dimora o senza tetto. E più di questo non potrebbe comunque essere, per il semplice fatto che altrimenti il Comune oltrepasserebbe le sue competenze, violando deliberatamente una legge statale.
Inoltre, questa gentil concessione del Comune è una "semplice" attribuzione di un diritto, non accompagnata da nessun impegno pratico-economico dell'Amministrazione, che quindi per ora si limita a riconoscere questi migranti come meritevoli della tutela giuridica di base, senza però stanziare nulla a loro favore o prevedendo particolari percorsi di re-inclusione socio-economica. Questo per ora, poi vedremo cosa elaboreranno dopo questi ultimi sviluppi legislativi...
Una vittoria di Pirro, dunque? Non necessariamente. La recente ondata di "sensibilizzazione" riguardo al tema più ampio dei migranti e i vari tentativi di mediazione e risoluzione fatti propri dagli Enti Locali in tutta Italia potrebbero essere la spinta ideale per far capire al Governo che ormai la situazione è insostenibile e che è ora di mettere mano alla normativa, prima che questi input (manifestazioni, occupazioni, iniziative delle amministrazioni locali) diventino ingestibili.
"Non cazzeggiamo", direbbe un grande politico che mi ha preceduto...
Qui a Torino, la maggioranza politica è sempre stata contraria a un'estensione generalizzata della residenza, perché si paventava l'illegalità della concessione di tale titolo a persone che okkupavano abusivamente uno stabile, come avviene in molti casi (non ci soffermeremo qui sulla regolarità giuridica di un'occupazione, in quanto la giurisprudenza è abbastanza varia e valuta sostanzialmente per macro-casi). Questo ha portato sin da subito ad uno stallo, per cui mentre altri temi altrettanto controversi (quali il diritto alla casa) venivano affrontati con maggiore conciliazione e sensibilità, le questioni "residenza" e "migranti" sono state accantonate perché complicate (per via delle competenze quasi esclusivamente statali) e costosa (il bilancio comunale è un bel po' che "piange").
Dopo numerosi richiami e proteste, rimasti pressoché inascoltati, il 10 dicembre, la Giunta Comunale (nelle persone del Vicesindaco Tisi, Ass. Gallo e Tedesco), ha proposto al Consiglio di approvare l'istituzione della residenza virtuale di via della Casa Comunale n.3, per consentire l'iscrizione anagrafica, in tale via, alle persone straniere titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale o umanitaria, senza fissa dimora o senza tetto, semplicemente fornendo tutti gli elementi necessari e utilizzando tale permesso di soggiorno come documento utile, qualora non disponibili altri documenti. Tale proposta è stata recepita e approvata poche ore fa dal Consiglio Comunale.
Si tratta di un espediente innovativo: creare un apposito indirizzo, e di conseguenza una residenza, "fittizio" (appunto) in quanto non esistente, ma utile a consentire a tali persone l'iscrizione anagrafica e la relativa attribuzione di codice fiscale e tessera sanitaria, strumenti indispensabili per accedere ai servizi cittadini essenziali e anche solo pensare di inviare un curriculum. Infatti, pur avendo pochissime competenze in materia (ricordiamo la prevalenza del livello statale sugli altri), il Comune ha sfruttato al massimo l'unica sua funzione veramente determinante, in questo campo, e cioè l'Anagrafe: in questo modo, una volta rispettati i requisiti di legge, se si riscontra la volontà di mantenere a Torino il proprio "centro d'affari" o la propria dimora e rientrando in uno dei casi particolari indicati, l'Amministrazione non può negare il diritto alla residenza.
Bisogna ricordare che questo strumento oltre ad essere un semplice espediente, è di fatto un palliativo che dovrebbe in qualche modo attenuare il contrasto occupanti-Comune, senza alcuna pretesa di risolvere il problema della figura dello straniero irregolare (e del conseguente reato di immigrazione clandestina), infatti è previsto dallo stesso testo che tale facilitazione ai fini anagrafici vale esclusivamente per coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale o umanitaria, senza fissa dimora o senza tetto. E più di questo non potrebbe comunque essere, per il semplice fatto che altrimenti il Comune oltrepasserebbe le sue competenze, violando deliberatamente una legge statale.
Inoltre, questa gentil concessione del Comune è una "semplice" attribuzione di un diritto, non accompagnata da nessun impegno pratico-economico dell'Amministrazione, che quindi per ora si limita a riconoscere questi migranti come meritevoli della tutela giuridica di base, senza però stanziare nulla a loro favore o prevedendo particolari percorsi di re-inclusione socio-economica. Questo per ora, poi vedremo cosa elaboreranno dopo questi ultimi sviluppi legislativi...
Una vittoria di Pirro, dunque? Non necessariamente. La recente ondata di "sensibilizzazione" riguardo al tema più ampio dei migranti e i vari tentativi di mediazione e risoluzione fatti propri dagli Enti Locali in tutta Italia potrebbero essere la spinta ideale per far capire al Governo che ormai la situazione è insostenibile e che è ora di mettere mano alla normativa, prima che questi input (manifestazioni, occupazioni, iniziative delle amministrazioni locali) diventino ingestibili.
"Non cazzeggiamo", direbbe un grande politico che mi ha preceduto...
domenica 8 dicembre 2013
"Del sistema elettorale" (1)
Pochi giorni fa, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale parte dell'attuale legge elettorale. Questa presa di posizione ha implicitamente obbligato il Parlamento ad adottare una nuova legge, costringendoci a riflettere e a ripensare il nostro sistema di voto (finally!).
Vediamo ora come funziona l'attuale sistema. Ci avvarremo soprattutto di questo dossier.
Vediamo ora come funziona l'attuale sistema. Ci avvarremo soprattutto di questo dossier.
A livello storico, oltre alla Costituzione, l'ultima vera novità normativa è stata la legge Porcellum , che ha introdotto importanti cambiamenti, a partire dalle elezioni politiche 2006.
La Costituzione
Gli articoli che ci interessano sono il 56 e il 57.
Per quanto riguarda la Camera: elezione a suffragio universale e diretto; il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero; eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età; la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Per il Senato: elezione a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero; il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno); la ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[ Una precisazione importante: quando si parla di collegi e circoscrizioni si intende per entrambe delle semplici suddivisioni territoriali, però la prima viene normalmente associata a sistemi maggioritari (genericamente, un solo candidato e chi riceve più voti ha la maggioranza assoluta), mentre la seconda a quelli proporzionali (sono eletti più candidati e i seggi sono distribuiti proporzionalmente ai voci ricevuti, non importa se ci sia una maggioranza risicata). Spiegheremo successivamente come e perché utilizzare l'uno o l'altro]
Camera dei Deputati
E' previsto un sistema proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale; tale sistema è caratterizzato inoltre da un riparto dei seggi in ambito nazionale con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento, più una eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione vincente qualora non abbia già conseguito 340 seggi. Quest'ultimo passaggio è da chiarire: la distribuzione dei seggi è proporzionale se il vincitore raggiunge i 340 seggi, viceversa viene "corretta" in senso maggioritario se non viene raggiunta tale soglia (ossia vengono attribuiti i seggi che mancano per arrivare a quel risultato).
Il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni, corrispondenti in molti casi al territorio delle Regioni o a quello di una o più Province. A ogni circoscrizione è assegnato il numero di seggi che le spetta in base ai dati sulla popolazione residente relativi all'ultimo censimento (fatti salvi i 12 seggi da attribuire alla Circoscrizione Estero).
Tale ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (vedremo poi cosa vuol dire nella pratica). Tale ripartizione viene formalmente approvata tramite emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero dell'Interno.
E' prevista una soglia di sbarramento, cioè una percentuale minima di voti conseguiti, per poter accedere alla ripartizione: 10% per le coalizioni (nonché 2% per le liste che ne fanno parte), 4% per le singole liste; sempre a livello nazionale.
Al momento della ripartizione, si divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che hanno superato la soglia minima per il numero 617 (i seggi assegnabili, escluso quello della Valle d'Aosta) per determinare il quoziente di ripartizione. Fatto ciò, ad ogni singola lista o coalizione si assegnano tanti seggi quante sono le volte in cui il quoziente di ripartizione è contenuto nella cifra elettorale nazionale.
I seggi che residuano sono assegnati (uno ciascuno e in successione) alle liste o coalizioni singole secondo l'ordine decrescente dei voti residuali. Solo a questo punto si valuta se ci sono le condizioni o meno per l'applicazione del premio di maggioranza (di cui sopra).
I seggi che residuano sono assegnati (uno ciascuno e in successione) alle liste o coalizioni singole secondo l'ordine decrescente dei voti residuali. Solo a questo punto si valuta se ci sono le condizioni o meno per l'applicazione del premio di maggioranza (di cui sopra).
Senato della Repubblica
E' previsto un sistema proporzionale con l'eventuale attribuzione di un premio regionale.
I seggi sono ripartiti tra le Regioni sulla base della popolazione residente (insomma, valgono le stesse prescrizioni indicate dalla Costituzione).
Per il calcolo e l'attribuzione dei seggi valgono gli stessi procedimenti visti per la Camera, tranne per il fatto che l'attribuzione dei seggi avviene su base regionale e secondo soglie di sbarramento diverse (20% per le coalizioni di liste, ma con le singole liste almeno al 3%; 8% per le singole liste non in coalizione), anche se l'assegnazione del premio si fonda sullo stesso meccanismo.
Un aspetto importante, valido sia alla Camera che al Senato, è che le liste sono bloccate,
ovverosia l’elettore non può esprimere alcuna preferenza ma è tenuto a
porre un segno sul solo simbolo identificante il partito o la
coalizione.
La precedente legge elettorale, altrettanto famosa e nota come Mattarellum, non presentava un criterio proporzionale corretto di questo tipo ma un sistema maggioritario-misto.
Prevede l'elezione del 75% dei parlamentari in collegi uninominali a turno unico (nessuno può presentarsi in più di un collegio; vince subito chi prende più voti) e
il 25% con sistema proporzionale. Agli elettori è lasciata la possibilità di indicare una preferenza (liste non bloccate).
Alla Camera. Per la parte maggioritaria viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Nel proporzionale, dove non si esprime la preferenza, accedono alla suddivisione dei seggi le liste che hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%. Prima della ripartizione occorre però applicare il meccanismo dello scorporo, per cui alla lista vengono sottratti i voti ottenuti dal candidato ad essa collegato che ha vinto nel collegio.
Al Senato. I tre quarti dei seggi vengono assegnati col sistema maggioritario, in collegi uninominali, a maggioranza semplice e a turno unico, come alla Camera. Per il restante quarto dei seggi, si applica il metodo proporzionale ai gruppi di candidati collegati, all'interno dei quali vengono eletti i candidati sconfitti nell'uninominale meglio piazzati, una volta verificato il numero di posti spettanti in base ai voti ottenuti e applicato lo scorporo.
Alla Camera. Per la parte maggioritaria viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Nel proporzionale, dove non si esprime la preferenza, accedono alla suddivisione dei seggi le liste che hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%. Prima della ripartizione occorre però applicare il meccanismo dello scorporo, per cui alla lista vengono sottratti i voti ottenuti dal candidato ad essa collegato che ha vinto nel collegio.
Al Senato. I tre quarti dei seggi vengono assegnati col sistema maggioritario, in collegi uninominali, a maggioranza semplice e a turno unico, come alla Camera. Per il restante quarto dei seggi, si applica il metodo proporzionale ai gruppi di candidati collegati, all'interno dei quali vengono eletti i candidati sconfitti nell'uninominale meglio piazzati, una volta verificato il numero di posti spettanti in base ai voti ottenuti e applicato lo scorporo.
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