venerdì 10 gennaio 2014

Sull'annullamento delle elezioni piemontesi 2010

Breaking news: il TAR ha annullato le elezioni regionali piemontesi 2010!

Tutta la diatriba era nata poco dopo le elezioni, quando si era scoperto che le firme presentate dalla lista "Pensionati per Cota" erano state falsificate; in seguito, nel 2012, il Consiglio di Stato ha confermato tale accusa, lasciando però in sospeso la questione "validità elezioni".
I voti attribuiti a tale lista, infatti, sono stati determinanti per battere la coalizione pro-Bresso, per cui ci si era chiesto se questo avrebbe comportato la necessità o meno di ripetere le elezioni.
Oggi il TAR ha dato una prima risposta in tal senso, dichiarando nullo l'esito del voto e disponendo il ritorno alle urne. Molto netto.

Non sembra esserci margine di discussione, Cota ha vinto grazie ad una lista invalida e quindi le elezioni perdono di efficacia e legalità...

...In realtà non è così semplice, infatti non stiamo parlando di nullità di un normale atto amministrativo ma di elezioni! E non stiamo parlando di un'invalidità derivante da imbrogli elettorali, ma di vizi in parte "formali"!

I punti critici sono sia di ordine teorico che pratico:

Le firme necessarie alla regolare presentazione e partecipazione della lista "Pensionati per Cota" sono state dichiarate e confermate false, e hanno garantito a Cota il distacco di voti necessario a battere la Bresso. Fin qui è ineccepibile. Proviamo però a fare un passo indietro, ricordandoci che il sistema elettorale regionale nostrano prevede che l'elettore voti o solo per una determinata lista provinciale/circoscrizionale (che si riferisce alla lista regionale collegata, per esempio: voto "Pensionati", ma implicitamente sto votando la coalizione centro-destra) oppure due voti per una lista provinciale e un'altra regionale di diverse coalizioni (il c.d. voto disgiunto; per esempio: voto "Pensionati", a livello provinciale, e "Uniti per Bresso", a livello regionale) o ancora voto direttamente la singola lista regionale o il capolista regionale (per esempio: voto solo "Roberto Cota" o "Roberto Cota presidente").

What's the point?

E' evidente che la lista "Pensionati per Cota" non avrebbe dovuto neanche essere presente, eppure è andata diversamente (sigh), ed è altrettanto evidente che la diatriba di fondo è più che altro formale (nel senso che non sono stati falsificati i voti elettorali, ma le firme necessarie ad una lista per partecipare alle elezioni) ma comunque connotata da una certa gravità (perché denota un comportamento truffaldino di Di Giovine, e perché il reato contestato è di falso materiale, punito penalmente).

Tuttavia, bisogna prendere atto del fatto che, dei 27mila voti presi, andrebbero invalidati/annullati solo i voti attribuiti a tale lista con voto disgiunto, in quanto in tale casistica è evidente che l'elettore non ha sottinteso votare anche la collegata lista regionale (proprio perché ha votato disgiuntamente), viceversa, nel caso abbia votato tale lista provinciale senza indicare una lista regionale diversa da quella collegata il problema non si dovrebbe porre perché è dato per scontato che abbia implicitamente votato anche la relativa lista regionale (nel caso abbia votato solo il capolista o la lista regionale il problema proprio non esiste).

Questa visione più "sostanziale" dei risultati elettorali, che ogni tanto spunta fuori sui quotidiani, è denominata principio del favor voti, e prevede una interpretazione estensiva dell'effettiva volontà dell'elettore al di sopra delle questioni formali. Tale principio è una norma dell'ordinamento, nel più ristretto ambito delle elezioni amministrative - è chiamato principio di salvaguardia del voto -, ma in virtù della sua importanza è stato più volte discusso anche in altri ambiti, in particolare un importante "precedente" è la controversia relativa alle elezioni regionali in Molise e Abruzzo (2000-2001), dove il Consiglio di Stato ha applicato tale principio, evidenziando il fatto che un vizio di procedimento elettorale preordinato all'elezione non dovrebbe invalidare la consultazione stessa (nel primo caso), a meno che non vi sia uno scarto di voti tale da far supporre che il risultato elettorale sarebbe stato diverso, in assenza della lista incriminata (nel secondo caso). Lo stesso "secondo caso" si è ripetuto nelle elezioni molisane 2011, dove il Consiglio di Stato (sentenza 5504/12) ha riconfermato la necessità di valutare il differenziale di voti.

A questo punto, vista la recente evoluzione giurisprudenziale e la prassi più sostanziale applicata in materia elettorale, sarebbe opportuno che avesse luogo un riconteggio delle schede (che era già cominciato, ma subito interrotto) volto a determinare l'entità dei voti attribuiti alla lista "Pensionati per Cota", nonché se tali voti (ma non quelli a voto disgiunto) siano stati determinanti o se comunque sarebbero stati sufficienti a garantire un diverso risultato elettorale (quest'ultima è l'ipotesi più probabile).
Solo così si potrà essere veramente sicuri di aver rispettato l'effettiva volontà popolare.









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