Vediamo ora come funziona l'attuale sistema. Ci avvarremo soprattutto di questo dossier.
A livello storico, oltre alla Costituzione, l'ultima vera novità normativa è stata la legge Porcellum , che ha introdotto importanti cambiamenti, a partire dalle elezioni politiche 2006.
La Costituzione
Gli articoli che ci interessano sono il 56 e il 57.
Per quanto riguarda la Camera: elezione a suffragio universale e diretto; il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero; eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età; la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Per il Senato: elezione a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero; il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno); la ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[ Una precisazione importante: quando si parla di collegi e circoscrizioni si intende per entrambe delle semplici suddivisioni territoriali, però la prima viene normalmente associata a sistemi maggioritari (genericamente, un solo candidato e chi riceve più voti ha la maggioranza assoluta), mentre la seconda a quelli proporzionali (sono eletti più candidati e i seggi sono distribuiti proporzionalmente ai voci ricevuti, non importa se ci sia una maggioranza risicata). Spiegheremo successivamente come e perché utilizzare l'uno o l'altro]
Camera dei Deputati
E' previsto un sistema proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale; tale sistema è caratterizzato inoltre da un riparto dei seggi in ambito nazionale con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento, più una eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione vincente qualora non abbia già conseguito 340 seggi. Quest'ultimo passaggio è da chiarire: la distribuzione dei seggi è proporzionale se il vincitore raggiunge i 340 seggi, viceversa viene "corretta" in senso maggioritario se non viene raggiunta tale soglia (ossia vengono attribuiti i seggi che mancano per arrivare a quel risultato).
Il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni, corrispondenti in molti casi al territorio delle Regioni o a quello di una o più Province. A ogni circoscrizione è assegnato il numero di seggi che le spetta in base ai dati sulla popolazione residente relativi all'ultimo censimento (fatti salvi i 12 seggi da attribuire alla Circoscrizione Estero).
Tale ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (vedremo poi cosa vuol dire nella pratica). Tale ripartizione viene formalmente approvata tramite emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero dell'Interno.
E' prevista una soglia di sbarramento, cioè una percentuale minima di voti conseguiti, per poter accedere alla ripartizione: 10% per le coalizioni (nonché 2% per le liste che ne fanno parte), 4% per le singole liste; sempre a livello nazionale.
Al momento della ripartizione, si divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che hanno superato la soglia minima per il numero 617 (i seggi assegnabili, escluso quello della Valle d'Aosta) per determinare il quoziente di ripartizione. Fatto ciò, ad ogni singola lista o coalizione si assegnano tanti seggi quante sono le volte in cui il quoziente di ripartizione è contenuto nella cifra elettorale nazionale.
I seggi che residuano sono assegnati (uno ciascuno e in successione) alle liste o coalizioni singole secondo l'ordine decrescente dei voti residuali. Solo a questo punto si valuta se ci sono le condizioni o meno per l'applicazione del premio di maggioranza (di cui sopra).
I seggi che residuano sono assegnati (uno ciascuno e in successione) alle liste o coalizioni singole secondo l'ordine decrescente dei voti residuali. Solo a questo punto si valuta se ci sono le condizioni o meno per l'applicazione del premio di maggioranza (di cui sopra).
Senato della Repubblica
E' previsto un sistema proporzionale con l'eventuale attribuzione di un premio regionale.
I seggi sono ripartiti tra le Regioni sulla base della popolazione residente (insomma, valgono le stesse prescrizioni indicate dalla Costituzione).
Per il calcolo e l'attribuzione dei seggi valgono gli stessi procedimenti visti per la Camera, tranne per il fatto che l'attribuzione dei seggi avviene su base regionale e secondo soglie di sbarramento diverse (20% per le coalizioni di liste, ma con le singole liste almeno al 3%; 8% per le singole liste non in coalizione), anche se l'assegnazione del premio si fonda sullo stesso meccanismo.
Un aspetto importante, valido sia alla Camera che al Senato, è che le liste sono bloccate,
ovverosia l’elettore non può esprimere alcuna preferenza ma è tenuto a
porre un segno sul solo simbolo identificante il partito o la
coalizione.
La precedente legge elettorale, altrettanto famosa e nota come Mattarellum, non presentava un criterio proporzionale corretto di questo tipo ma un sistema maggioritario-misto.
Prevede l'elezione del 75% dei parlamentari in collegi uninominali a turno unico (nessuno può presentarsi in più di un collegio; vince subito chi prende più voti) e
il 25% con sistema proporzionale. Agli elettori è lasciata la possibilità di indicare una preferenza (liste non bloccate).
Alla Camera. Per la parte maggioritaria viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Nel proporzionale, dove non si esprime la preferenza, accedono alla suddivisione dei seggi le liste che hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%. Prima della ripartizione occorre però applicare il meccanismo dello scorporo, per cui alla lista vengono sottratti i voti ottenuti dal candidato ad essa collegato che ha vinto nel collegio.
Al Senato. I tre quarti dei seggi vengono assegnati col sistema maggioritario, in collegi uninominali, a maggioranza semplice e a turno unico, come alla Camera. Per il restante quarto dei seggi, si applica il metodo proporzionale ai gruppi di candidati collegati, all'interno dei quali vengono eletti i candidati sconfitti nell'uninominale meglio piazzati, una volta verificato il numero di posti spettanti in base ai voti ottenuti e applicato lo scorporo.
Alla Camera. Per la parte maggioritaria viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Nel proporzionale, dove non si esprime la preferenza, accedono alla suddivisione dei seggi le liste che hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%. Prima della ripartizione occorre però applicare il meccanismo dello scorporo, per cui alla lista vengono sottratti i voti ottenuti dal candidato ad essa collegato che ha vinto nel collegio.
Al Senato. I tre quarti dei seggi vengono assegnati col sistema maggioritario, in collegi uninominali, a maggioranza semplice e a turno unico, come alla Camera. Per il restante quarto dei seggi, si applica il metodo proporzionale ai gruppi di candidati collegati, all'interno dei quali vengono eletti i candidati sconfitti nell'uninominale meglio piazzati, una volta verificato il numero di posti spettanti in base ai voti ottenuti e applicato lo scorporo.
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