venerdì 12 ottobre 2012

L'accordo sulla riforma elettorale...?!

Ieri in Commissione Affari Costituzionali, al Senato, si è deciso di adottare come testo base per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale un testo unificato presentato dal sen. PDL Malan, al quale dovranno riferirsi gli emendamenti, mentre la proposta del sen. PD Bianco risulta quindi preclusa; inoltre la discussione riprenderà giovedì 18 ottobre. 
Sulla base delle notizie diffuse sembra che ci sia stato un accordo intermedio tra i partiti, per cui sostanzialmente il PD ha concordato sull'uso della proposta PDL come base per la discussione al Senato (le due proposte era molto simili, solo che il primo proponeva le preferenze e il secondo i collegi), così che finalmente si sbloccasse l'impasse che ha caratterizzato questa proposta di riforma elettorale.
Le novità più importanti sono espresse sinteticamente (ma molto ben riassunte) dal Post. Invece analizzando punto per punto le modifiche di legge questi sono i cambiamenti alle norme per l'elezione della Camera, in particolare:

  1. Ripartizione dei seggi su base proporzionale nazionale con l'attribuzione di un premio di 76 seggi alla lista o alla coalizione di liste che ha avuto più voti (sul piano nazionale)
  2. L'elezione dei candidati per ogni lista circoscrizionale avviene sulla base di due elenchi, per cui sono eletti per una quota di due terzi dei seggi tramite le preferenze (cioè secondo l'indicazione espressa dall'elettore) i candidati inseriti nella prima lista, mentre per la restante parte sono eletti i candidati della seconda lista in base all'ordine di presentazione
  3. Sono distribuiti tra le circoscrizioni i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale, eseggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale
  4. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, nonché fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata (quella citata nel punto 2)
  5. Ogni lista deve essere composta da due elenchi di candidati. Qui la vera novità consiste nel fatto che nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.
  6. Nessun candidato può candidarsi sia alla Camera che al Senato o essere incluso in più liste (uguale a prima), né in più di un primo elenco, né in più di tre secondi elenchi
  7. Questo è da CAPIRE BENE per le future elezioni politiche: se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto; se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate
  8. Per partecipare alla ripartizione dei seggi le liste devono aver conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi, oppure in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione almeno il 7 per cento dei voti validi, o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione
  9. Per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, si divide la cifra elettorale nazionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ; i seggi sono poi assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni, inoltre a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio
  10. Alla lista o coalizione di liste col maggior numero di voti è attribuito il premio di maggioranza
  11. Dopo il punto 8 e 9 si procede a distribuire nelle singole circoscrizioni i seggi assegnati alle varie liste/coalizioni di liste ammesse alla ripartizione, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale (ottenuto dividendo il totale dei voti per il numero dei seggi spettanti), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima (e lo stesso nel caso di singola lista). Poi si moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, così la parte intera dei quozienti di attribuzione ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista
  12. Sono proclamati eletti per un numero pari ai due terzi dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco con la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria; per un terzo  i candidati compresi nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione

...E per l'elezione del Senato:

  1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale con circoscrizioni regionali, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti (i seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale)
  2. (uguale al precedente punto 4)
  3. (uguale al precedente punto 5 e 6)
  4. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste; la cifra individuale di ogni candidato è determinata sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione
  5. (uguale al precedente punto 8)
  6. Per ogni lista ammessa al riparto si divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale e si divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista
  7. (uguale al precedente punto 12)


A questo punto il problema che tutti si sono posti riguarda la governabilità nel contesto attuale e con un sistema di voto di questo genere. Purtroppo però sulla base degli ultimi sondaggi effettuati, con un tale sistema elettorale nessuna delle attuali coalizioni riuscirebbe a raggiungere la maggioranza minima di 316 seggi. Quindi nell'attuale passaggio al Senato sarebbe forse il caso di approfondire questo tema, aumentando piuttosto il premio di maggioranza, se necessario, per evitare Governi che debbano dipendere dall'appoggio "esterno" più o meno condizionato di piccoli partiti o semplicemente composti da una coalizione troppo debole e divisa (si veda il secondo Governo Prodi).

(*) Aggiornamento: un articolo su Lavoce.info ha recentemente proposto un'idea interessante: prendere ad ispirazione il meccanismo elettorale della Regione Veneto, caratterizzato da un sistema proporzionale con soglia di sbarramento e premio di maggioranza variabile; in particolare il premio è costituito da una quota di seggi che diminuisce al crescere dei voti ottenuti e che porta la coalizione vincente ad avere non meno del 55 per cento e non più del 60 per cento dei seggi. 
Questa proposta si basa sul fatto che bene o male un premio di maggioranza è necessario, se non si forma nessuna maggioranza assoluta dalle elezioni, sul fatto che un premio fisso del 12,5% potrebbe non bastare nel caso di una coalizione con meno del 37,5% dei voti oppure potrebbe dare troppo potere nel caso di una coalizione con il 54,1% dei voti, e infine sul fatto che comunque anche negli altri paesi che spesso prendiamo come esempio vi sono meccanismi più o meno espliciti di premi simili (nel sistema tedesco c'è un premio di maggioranza tenue che però non è bastato e ha richiesto il ricorso alla GroBe Koalition; nel sistema spagnolo ci sono molte piccole circoscrizioni, senza recupero dei resti a livello superiore, in tal modo si sacrificano i partiti minori e si conferisce nascostamente un premio di maggioranza che può essere forte, come avvenuto nelle elezioni del 2011 in cui il Partito popolare ha avuto il 53 per cento dei seggi contro il 44 per cento dei voti).












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