lunedì 15 ottobre 2012

Le novità sul fronte anti-corruzione

A.S. n.2156 B, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Questa è l'identificazione del disegno di legge contenente le misure di contrasto alla corruzione, approvato con modifiche dalla Camera e ora all'esame del Senato. In questo articolo vengono presentate sinteticamente le novità. Ecco qui invece l'elenco delle svariate misure degne di nota al suo interno:

  1. Predisposizione di un Piano Nazionale anticorruzione; politiche di contrasto grazie alla collaborazione tra il Dipartimento della funzione pubblica, le pubbliche amministrazioni e la Commissione per la valutazione trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Sostanzialmente la CIVIT avrà qualche compito in più in materia informativa e consultiva, e sarà supportata e in contatto con il Dipartimento della funzione pubblica (d'ora in poi DFP)
  2. Viene istituita la figura del responsabile della prevenzione della corruzione (d'ora in poi Rpc) e l'obbligo di predisporre un Piano triennale anticorruzione da inviare al DFP, per tutte le amministrazioni pubbliche (d'ora in poi A.P. sia al singolare che al plurale). Questo Rpc sostanzialmente monitora il rispetto del Piano triennale, verifica la rotazione degli incarichi e individua il personale a cui far seguire corsi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione su legalità ed etica
  3. Se si verifica un reato di corruzione in una determinata A.P., con sentenza passata in giudicato, allora il Rpc ne risponde tranne se ha predisposto il piano anticorruzione e ha vigilato sul suo funzionamento
  4. Se il Rpc commette un reato viene come minimo sospeso dal servizio e privato della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei (caratteristiche della sanzione disciplinare)
  5. Si destinano tutti gli stanziamenti autorizzati con la legge 15 del 2009 (la legge istitutiva del CIVIT) alla copertura degli oneri di funzionamento del CIVIT e per i compensi dei suoi componenti, per un totale di 8 milioni di euro massimo, nei limiti delle risorse di bilancio
  6. Si prevede di assicurare massima trasparenza nell'operato della P.A. attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi sui siti web istituzionali, in modo completo, accessibile e semplice (questo dovrà valere anche per i relativi bilanci, le info sui costi  delle opere pubbliche e le info sulla produzione dei servizi erogati ai cittadini). Trasparenza come livello essenziale costituzionale a carico della P.A.
  7. Viene data la possibilità alle stazioni appaltanti di prevedere che nel caso di mancato rispetto delle clausole nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, per quanto riguardo avvisi e bandi, ciò costituisca causa di esclusione dalla gara (anche nel caso l'appaltatore sia stato condannato in giudicato per gravi reati e/o reati contro la P.A.)
  8. I magistrati (amministrativi, contabili, militari, ordinari), gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali o assumere l'incarico di arbitro unico, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti (l'arbitrato è un modo per risolvere controversie civili e commerciali di fronte ad un privato, prima di cominciare una causa vera e propria)
  9. Per ricorrere all'arbitrato (a norma dell'art. 241 c.1 del Codice dei contratti pubblici, Dlgs 163 del 2006) questo deve essere motivato e autorizzato dall'organo di Governo dell'amministrazione in questione, altrimenti è nullo sia l'arbitrato sia quanto previsto dal precedente punto 7. Gli arbitri sono nominati secondo un criterio di pubblicità e rotazione, inoltre le materie di controversia presso un arbitro sono estese anche a concessioni e appalti dove sia presente una società partecipata pubblica o che comunque riguardi opere o forniture con risorse a carico del bilancio pubblico
  10. in caso di controversie tra A.P. l'arbitro sarà obbligatoriamente un dirigente pubblico; in caso di controversie A.P.-privati, l'arbitro dovrebbe essere solo preferibilmente un dirigente pubblico
  11. I tempi dei procedimenti amministrativi devono essere monitorati periodicamente, pubblicadone i risultati sul sito web di riferimento
  12. Deve essere specificata un indirizzo di posta elettronica certificato (PEC) presso cui i cittadini possano trasmettere istanze e dichiarazioni, nonché ricevere informazioni su provvedimenti e procedimenti che li riguardano (queste informazioni rilevanti, ancora da definire concettualmente e giuridicamente, dovrebbero comunque essere visibili per gli interessati tramite strumenti di identificazione informatica sui relativi siti web)
  13. Le A.P. devono incentivare l'uso della telematica (immancabile in ogni riforma che riguardi la P.A.)
  14. Le stazioni appaltanti devono pubblicare sul loro sito web tutte le info su affidamenti e forniture, rendendole disponibili in formato standard riassuntivo per tutti una volta l'anno, altrimenti sono segnalate alla Corte dei Conti oltre che passibili di class action contro la P.A.
  15. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare nuove misure riguardo ricognizione, pubblicità, coordinamento e risultati delle nuove disposizioni definendone inoltre informazioni/dati minimi e sanzioni in caso di mancato adeguamento o ritardo per le A.P.
  16. Obbligo di astensione e segnalazione da parte del responsabile del procedimento o per titolari di uffici competenti i quali si trovino in conflitto di interessi
  17. Eventuali accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (cioè l'atto finale di ogni procedimento amministrativo) devono essere motivati
  18. Divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, se non previsti e autorizzati (lo stesso vale se effettuato da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche (in caso di inosservanza del divieto, salve sanzioni e responsabilità disciplinare, il compenso ricevuto è versato all'ente di appartenenza)
  19. Le A.P. che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito ai propri dipendenti lo comunicano entro 15 giorni al DFP
  20. Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al DPF  per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente (vale anche per le consulenze, che ogni P.A. deve pubblicare sul proprio sito in formato standard e scaricabile)
  21. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (altrimenti i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli, i compensi devono essere restituiti e i privati che li hanno conclusi o conferiti non possono contrattare con le A.P. per i successivi tre anni)
  22. Sono ridefiniti contenuti e modalità di approvazione dei codici di comportamento dei dipendenti delle A.P. E' previsto  per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in relazione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i c. d. "regali d’uso", purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione (si va dalla responsabilità disciplinare, civile amministrativa o contabile fino al licenziamento disciplinare in casi gravi o reiterati)
  23. Vietato assegnare incarichi a chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal codice penale riguardanti quelli compiuti da un pubblico ufficiale contro la P.A. (artt. 314-335 c.p.). Quelli che rientrano in questa categoria non posson far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con compiti di segreteria; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alle gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti, siano essi pubblici o privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque tipo.
  24. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare Dlgs per definire illeciti e sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi
  25. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare Dlgs in materia di conferimento a soggetti esterni o interni di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa, disciplinandone attribuzione e incompatibilità (in linea generale sono incompatibili i condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati di cui al punto 23, e chi ha svolto incarichi in enti di diritto privato controllati o finanziati dall'amministrazione conferente precedentemente e per non meno di un anno)
  26. Il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite non può essere licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, e se non rilevante nel processo la sua identità non viene rivelata
  27. Viene aggiornato il sistema degli elenchi presenti presso le Procure dove sono indicati i privati (imprese con un fatturato minimo di 2 milioni) non soggetti ad infiltrazione mafiosa, sostanzialmente inasprendo i controlli e obblighi a carico dell'impresa e istituendo un meccanismo di rating che possa essere tenuto conto dalle A.P. nel caso di concessione di finanziamenti pubblici o per il credito bancario
  28. E' introdotta una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all’immagine della P.A., si dispone infatti che, qualora sia stato commesso un reato contro la P.A., accertato con sentenza passata in giudicato, l’entità del danno all’immagine della amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore di altra utilità "patrimoniale" indebitamente percepita dal dipendente. Inoltre nell'ipotesi di fondati timore di attenuazione di questa garanzia patrimoniale, la Corte dei Conti può concedere il sequestro conservativo di beni del convenuto
  29. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare un Testo Unico
    per disciplinare incandidabilità (temporanea) e divieto di ricoprire cariche in caso di sentenze passate in giudicato per delitti non colposi
  30. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prestare servizio in posizione di fuori ruolo per non più di 5 anni consecutivi, comunque non più di 10 cumulativi. I soggetti ricollocati in ruolo non possano essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni
  31. Il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato è allungato da 3 a 4 anni
  32. Il reato di concussione diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico servizio) ed è previsto un aumento del minimo edittale portato da quattro a sei anni di reclusione
  33. La corruzione per un atto d'ufficio (ora corruzione per l'esercizio della funzione) è sanzionata da uno a cinque anni
  34. La reclusione per la corruzione in atti giudiziari è sanzionata da 4 a 10 anni
  35. E' introdotto il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare) ed è sanzionato da 3 a 8 anni (il privato che promette utilità invece è punito fino a 3 anni)
  36. E' introdotto il reato di traffico di influenze illecite, che punisce da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni col pubblico ufficiale per farsi dare o promettere benefici o denaro
  37. L'abuso di ufficio è sanzionato da uno a quattro anni
  38. Viene istituito il reato di corruzione tra privati, punito da uno a tre anni, nel caso i soggetti in questione compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nel caso di imprese quotate o molto diffuse tra il pubblico le pene sono raddoppiate)
  39. La condanna definitiva per il reato di induzione indebita è tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli enti locali
  40. E' prevista la sospensione di diritto da una serie di cariche pubbliche chi è stato colpito dalla misura coercitiva del divieto di dimora, purché coincida con la sede del mandato elettorale (vale anche a livello locale)

Il punto 5 merita un approfondimento: la legge che ha istituito il CIVIT ha previsto che dal 2010 fossero destinati 4 milioni massimo per il suo funzionamento e per i compensi dei membri e altri 4 massimo per progetti sperimentali e innovativi volti a diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le A.P., sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione, sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini, migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito. 
Quindi 8 milioni totali massimo. 
Ora con l'attuale legge in discussione si prevede di destinare tutte le risorse autorizzate nei limiti del bilancio di ogni anno (quindi non per forza 8 milioni) alla sola copertura degli oneri e dei compensi del CIVIT. Perchè?

Una volta chiarite in linea di massima le novità del ddl, si deve sottolineare che sicuramente le misure adottate rappresentano un punto di svolta rispetto all'attuale situazione e meritano un occhio di riguardo anche in relazione ai recenti scandali politici, sparsi e continui in tutta Italia. L'aspetto più importante in tutto questo è la volontà di "spingere" sempre di più le A.P. all'utilizzo del web in termini di comunicazione, razionalizzazione e soprattutto trasparenza! La trasparenza nel contesto attuale è l'obiettivo prioritario perché permettere ai cittadini di visionare, sul rispettivo sito web, i documenti principali che caratterizzano l'attività dell'amministrazione o degli enti locali che li governano, e fa parte di un tentativo di riavvicinare i singoli cittadini alla politica, dando loro maggiore speranza e fiducia nell'operato del settore pubblico-politico. I meccanismi in questione sono ancora un po' troppo farraginosi e centralizzati, e comunque sarà lunga far adeguare tutte le A.P. a questo nuovo trend di cambiamento, però una volta che le modalità, i tempi e il sistema sanzionatorio saranno chiariti sarà possibile vedere risultati entro i due successivi (sempre che non sia stravolto da qualche nuova legge o proroga)

(*) AggiornamentoCon 228 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, il Senato ha accordato la fiducia al Governo Monti e ora il testo torna alla Camera per essere approvato definitivamente. 




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